Art. 7.

      1. L'acquisto delle aree o la concessione hanno valore di sanatoria agli effetti urbanistici e fanno venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati.